La commissione bilaterale dell'ENBIC ha diramato un’interpretazione autentica contrattuale sul lavoro intermittente e stagionale per il CCNL turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi. In particolare la Commissione chiarisce che per il lavoro stagionale le attività svolte devono avere, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi.
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