La chiusura per Covid-19 dello studio professionale non costituisce causa di forza maggiore o evento eccezionale e imprevedibile che legittimi la sospensione o il differimento degli obblighi fiscali e tributari. È la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello presentato dall’INT. Nella risposta l’Agenzia si è attenuta a un quadro normativo che non sembrerebbe consentire di evitare che la responsabilità di eventuali ritardi derivanti dal confinamento del professionista ricada sul contribuente. La soluzione potrebbe essere però vicina: un emendamento al decreto Ristori prevede la sospensione per 30 giorni dei termini per gli adempimenti che scadono nei 30 giorni successivi all’inizio della malattia conclamata da Covid 19, della quarantena fiduciaria o dell’isolamento obbligatorio, sia per quanto riguarda il professionista sia per quanto di interesse dei clienti.Leggi tutto