Il termine previsto dal Codice del Terzo Settore per la trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore, deve intendersi perentorio ai soli fini dell’applicazione della disciplina derogatoria prevista rispetto al regime generale posto per le SOMS. Secondo tale disciplina infatti, laddove la trasformazione sia avvenuta entro i tre anni dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del CTS, l’ente può conservare il proprio patrimonio assoggettandolo alla disciplina prevista per gli Enti del terzo settore; una volta decorso tale termine il suddetto potrà volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligata in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina speciale in materia di Società di Mutuo Soccorso. A chiarirlo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una nota del 16 novembre 2020.
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