In tema di servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto, con riferimento al rapporto tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro, la base imponibile da assoggettare ad IVA con l'aliquota ridotta del 4 per cento, è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, non rilevando la circostanza che tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 75 del 2020. Per quanto concerne il secondo rapporto, tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto, la misura dell’aliquota applicabile sarà del 10 per cento.Leggi tutto