In vigore dal 1° dicembre il decreto legislativo che regola la procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo – OESC su conti bancari. L’autorità giudiziaria competente per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo va individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa. Il creditore può chiedere all’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo di richiedere che l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore. L’autorità di informazione competente sarà il presidente del tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Fonte: IPSOA – Informazione quotidiana su fisco, lavoro e pensioni, bilancio, gestione d’impresa e finanziamenti.