L'operazione di scissione parziale non proporzionale non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario, allorquando è esclusivamente preordinato alla divisione delle attività commerciali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 553 del 23 novembre 2020, con cui ha specificato che ai fini delle imposte di registro le operazioni di scissione societaria sono sottoposte a registrazione con applicazione dell'imposta nella misura fissa di Euro 200.Leggi tutto