Con ordinanza n. 946, depositata in data 17 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha precisato che, in vigenza della precedente formulazione della norma, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni per dichiarazione infedele, è irrilevante la circostanza che l’imposta non dichiarata debba poi essere o meno effettivamente riscossa, oppure che debba essere compensata con crediti derivanti da perdite fiscali anteriori. Tali elementi attengono infatti solo al profilo dell’entità della pretesa fiscale ma sono inidonei ad evitare gli effetti sanzionatori derivanti dall’infedeltà della dichiarazione.Leggi tutto