Le quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal codice della strada, devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 330 del 10 settembre 2020. La normativa dispone l'esenzione in modo assoluto, dall'imposta di bollo, per gli atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.Leggi tutto