Nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e di revoca del licenziamento, i datori di lavoro sono tenuti al versamento rispettivamente del ticket di licenziamento e delle quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale, al Fondo di Tesoreria. Sono questi gli obblighi contributivi specificati dall’INPS nel messaggio n. 528 del 2020.
Fonte: IPSOA – Informazione quotidiana su fisco, lavoro e pensioni, bilancio, gestione d’impresa e finanziamenti.