Nel caso di svolgimento di attività di produzione e cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli, si considera produttiva di reddito agrario la produzione e cessione di energia fotovoltaica entro il limite di 260.000 kwh anno. La parte che eccede tale limite dà in ogni caso luogo a reddito d’impresa che deve essere determinato ai fini dell’IRES forfettariamente, tramite l’applicazione del coefficiente di redditività del 25%, laddove sia riscontrata la sussistenza di un legame tra la produzione di energia ed il fondo, rinvenibile nella presenza di uno dei requisiti di connessione con l’attività agricola individuati nella circolare n. 32/E del 2009. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 33 del 2019.Leggi tutto