La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 20/2018 del 2 febbraio 2018, dichiara l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, giudice unico delle pensioni, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ritenendo infondate le questioni sollevate in merito alla domanda di pensione privilegiata ordinaria, proposta da un dirigente medico e rigettata in sede amministrativa dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sul presupposto che la cessazione dal servizio fosse intervenuta il 1° ottobre 2012, in data successiva all’abrogazione dell’istituto disposta dalla disciplina censurata.
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