L’art. 2 della direttiva n. 2005/60/CE – relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tali disposizioni un soggetto la cui attività commerciale consiste nel vendere società da esso stesso costituite, senza alcuna previa richiesta da parte dei suoi clienti potenziali, al fine di essere vendute a tali clienti mediante la cessione delle quote che tale soggetto detiene nel capitale della società oggetto della vendita. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE con la sentenza relativa alla causa C-676/16, depositata il 17 gennaio 2018.Leggi tutto