Il diritto alla detrazione dell’Iva mira a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere del tributo dovuto o assolto nell’ambito di tutte le sue attività economiche, purchè a questo soggette. L’emittente di fatture fittizie, quindi non può beneficiare della neutralità dell’Iva in esame, vista la mancata corrispondenza con le operazioni del soggetto passivo tassato a valle. Pertanto, in assenza di una realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi, non può sorgere alcun diritto alla detrazione. Questi i principi affermati dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 25916 depositata il 16 novembre 2020.Leggi tutto