Il divieto del ne bis in idem mira ad evitare che, in relazione ad uno stesso fatto da intendersi quale piena coincidenza di condotta, evento e nesso causale, una persona sia assoggettata a due distinti procedimenti aventi una natura “penale” – punitiva anche se uno dei due è formalmente qualificato dal legislatore nazionale come amministrativo. Tale corrispondenza, però non può essere ravvisata fra l’illecito amministrativo di omesso versamento dell’Iva ed il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili, in quanto distinguibili per la condotta, l’evento ed il fine, apparentemente identico. Nel primo caso si consegue solo un risparmio di imposta, nel secondo si tende ad eludere anche le eventuali sanzioni. A precisarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 32175 depositata il 17/11/2020.Leggi tutto