Il licenziamento di un lavoratore può essere effettuato in seguito ad un provvedimento prefettizio che segnala il pericolo di legami con cosche mafiose ancorché annullato successivamente dal TAR. A tal fine è prevista solamente la tutela risarcitoria, il cui valore può variare da un minimo di dodici ad un massimo di ventiquattro mensilità. Non è ammessa la tutela reintegratoria, in quanto l’ipotetico coinvolgimento con organizzazioni malavitose, integra un valido motivo, ai fini dell’interruzione del rapporto lavorativo.
Fonte: IPSOA – Informazione quotidiana su fisco, lavoro e pensioni, bilancio, gestione d’impresa e finanziamenti.