In tema di prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera, LPP, se il contribuente è un soggetto fiscalmente residente in Italia e l’ente pensionistico ha natura privatistica, alla somma non riscossa tramite intermediari residenti non può applicarsi la ritenuta alla fonte del 5 per cento a titolo d’imposta. Infatti alle prestazioni LPP si applica la ritenuta unica laddove vi sia un intermediario residente, che, canalizzi il flusso di corresponsione in Italia. Diversamente la somma liquidata sotto forma di capitale deve essere assoggettata a tassazione separata. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3 del 27 gennaio 2020.Leggi tutto