La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27766 depositata il 3 dicembre 2020, confermando il più recente orientamento sul punto, ha ribadito che la delega di firma per la sottoscrizione degli atti impositivi è valida anche se non reca la sua durata ovvero il nominativo del delegato. L’unico elemento necessario è l’indicazione della qualifica di quest’ultimo.Leggi tutto