In caso di mancata consegna dei beni al cessionario a causa della frode commessa dal cedente, l’IVA relativa all’acconto pagato per la fornitura è detraibile a meno che il cessionario non abbia partecipato alla frode. Tale operatore deve, però, procedere alla rettifica della detrazione se la legislazione interna ne ha previsto l’obbligo, trattandosi di fattispecie assimilabile a quella del furto, per la quale la Direttiva comunitaria prevede che la rettifica della detrazione ha carattere facoltativo.Leggi tutto