In caso di errata applicazione degli esoneri IRAP in relazione alla determinazione dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea n. 1863/2020, l’importo dell’imposta non versata risulta dovuto entro il 30 aprile 2021, in luogo del precedente termine del 30 novembre 2020, sempre senza applicazione di sanzioni e di interessi. Così il decreto Ristori quater risolve, almeno momentaneamente, la questione legata alla restituzione degli importi eccedenti il plafond degli aiuti di Stato che rientrano nel Temporary Framework (TF), concessi nei limiti di 800.000 euro per singola impresa, da intendersi, a meno di mutamenti interpretativi ministeriali, come unità economica rappresentativa di un gruppo di imprese soggette a controllo giuridico o economico.Leggi tutto