Qualora la determinazione del danno patrimoniale accordato in via transattiva avvenga sulla base della differenza tra il costo di acquisto delle partecipazioni e il prezzo della relativa vendita e, dunque, pari alla minusvalenza realizzata su dette azioni, detto importo assume rilevanza ai fini IRES in quanto rettifica del costo di acquisto originario, cui consegue la pari riduzione delle minusvalenze da utilizzare in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 7 del 12 febbraio n. 2019.Leggi tutto