I servizi forniti da un’associazione autonoma di persone ai membri di un gruppo IVA non possono essere considerati come forniti individualmente a tali membri, ma devono essere considerati come forniti al gruppo IVA nel suo complesso. Tuttavia, poiché tale esenzione costituisce una nozione autonoma di diritto dell’Unione, la sua applicazione è subordinata alla condizione che tutti i membri dell’associazione IVA siano effettivamente membri di detta associazione autonoma di persone. Se tale condizione non è soddisfatta, dette disposizioni del diritto nazionale non possono condurre all’applicazione di tale esenzione. È quanto dichiara la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 18 novembre 2020 nella causa n. C-77/19.Leggi tutto