In caso di contribuzioni sopravvenute di pertinenza di una posizione individuale già trasferita ad altro fondo pensione la gestione compete al fondo pensione cessionario. Lo chiarisce la COVIP con specifica risposta a quesito. Nei casi, come quello in esame, in cui sia venuto meno anche il rapporto di partecipazione con il fondo cessionario, prosegue la Autorità di Vigilanza, compete a quest’ultimo la liquidazione della contribuzione tardiva al proprio ex aderente, ove lo stesso abbia riscattato la posizione, o il trasferimento della stessa ad altro fondo cessionario, ove l’ex aderente abbia esercitato la facoltà di trasferimento.
Fonte: IPSOA – Informazione quotidiana su fisco, lavoro e pensioni, bilancio, gestione d’impresa e finanziamenti.