Con la sentenza n. 2407, depositata in data 22 gennaio 2018, la Cassazione ha stabilito che non sussiste un obbligo di attivare le procedure di scambio di informazioni tra Autorità fiscali dei Paesi membri, a meno che le stesse non siano utili ovvero indispensabili per accertare il luogo di esigibilità dell’imposta contestata. Ove dalle verifiche effettuate in Italia la situazione (nel caso di specie: esistenza dell’esterovestizione) sia chiara e non si necessiti di altro per essere certi della sussistenza dei fatti contestati, si può procedere senza alcuna interazione con gli altri Stati membri.Leggi tutto