La disciplina sulla tassazione dei redditi percepiti in dipendenza della cessazione del rapporto di impiego da lavoratori residenti all'estero reca una presunzione assoluta in base alla quale si devono considerare come prodotti nel territorio italiano, e come tali assoggettabili a tassazione in Italia le somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza nonché le somme percepite anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, se sono corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 578 del 10 dicembre 2020.Leggi tutto