Con sentenza n. 1117, depositata in data 18 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha precisato che gli elementi indicati in dichiarazione che costituiscono manifestazioni della volontà negoziale del contribuente sono immodificabili, salvo che sia dimostrata la commissione di un errore essenziale obiettivamente riconoscibile da parte dell’Amministrazione. Al contrario gli errori che consistono in manifestazioni di scienza sono emendabili, anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa ed anche a mezzo di istanza di rimborso.Leggi tutto