In tema di deposito fiscale, la mancata valorizzazione dell'IVA delle operazioni di cessioni dei prodotti, che avvengono all'interno dei depositi o che concernono un mero trasferimento tra gli stessi, serve a garantire l'effetto antifrode della disciplina, legando l'esigibilità dell'IVA all'immissione in consumo da deposito fiscale o all'estrazione da deposito di destinatario registrato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 376 del 17 settembre 2020, con cui ha evidenziato che la disciplina prevede delle deroghe o esclusioni, con la conseguenza che il soggetto che immette in consumo il prodotto dal deposito fiscale o che lo estrae dal deposito di destinatario registrato assolve l'IVA nei modi ordinari.Leggi tutto