In caso di perdita economica patrimoniale, l’indennizzo ricevuto ossia per il danno emergente non costituisce un reddito soggetto a tassazione. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle somme corrisposte da una banca ai propri soci a seguito di specifici accordi transattivi, la pretesa risarcitoria dei soci aderenti agli accordi ha sempre ad oggetto il ristoro di un danno emergente di natura patrimoniale cagionato; in quanto finalizzati a reintegrare “forfetariamente” la perdita economica patrimoniale subita dal percettore a fronte di condotte poste in essere dalla banca, gli indennizzi non assumono rilevanza reddituale.Leggi tutto