Con l’ordinanza n. 27181 depositata il 27 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso in cui l’agente della riscossione produce in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento e l’obbligato contesta la conformità delle copie prodotte agli originali. In questa ipotesi, il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione. Deve infatti valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.Leggi tutto