Le somme erogate dal Ministero, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica devono configurarsi come delle mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro". Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 95 dell’8 febbraio 2021. I contributi possono qualificarsi quali somme versate a fondo perduto, a titolo di ristoro, alle imprese per le perdite di fatturato subite per l'interruzione del medesimo servizio a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.Leggi tutto