Come ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto si applica l’istituto della sospensione feriale dei termini processuali anche al processo tributario. Nell’ambito del diritto tributario, la sospensione impatta sia sul termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto oppure della sentenza in caso di appello), sia su quello relativo alla costituzione in giudizio (30 giorni dalla notifica). Come espressamente previsto dal codice del processo tributario, la sospensione feriale opera anche in caso di interruzione del processo.Leggi tutto