In base all'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, la controversia avente ad oggetto l’atto di recupero di un credito inesistente, utilizzato in compensazione, non può essere definita tramite conciliazione giudiziale, mentre la convenienza alla definizione della lite deve essere oggetto di valutazione caso per caso quando sia eccepito un vizio di notifica di un atto impositivo. Se la seconda soluzione corrisponde a ragionevolezza complessiva, consentendo all'Amministrazione finanziaria di chiudere i processi dall'esito favorevole incerto con il solo abbattimento delle sanzioni amministrative, la prima soluzione desta alcune perplessità perché priva di fondamento normativo.Leggi tutto