Nel messaggio n. 1822 del 2020, l’INPS esamina la fattispecie della malattia del lavoratore, avente diritto alla corresponsione della relativa indennità, con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i quali sia richiesto l’intervento delle misure di integrazione salariale. Le regole di spettanza variano a seconda che il lavoratore sospeso sia a zero ore o soltanto con orario di lavoro ridotto e in base alla percezione della cassa integrazione o dell’assegno ordinario.
Fonte: IPSOA – Informazione quotidiana su fisco, lavoro e pensioni, bilancio, gestione d’impresa e finanziamenti.