L’estratto di ruolo non costituisce prova dell’effettiva conoscenza degli atti in esso indicati da parte del contribuente, avendo infatti lo stesso solo valore di una mera informazione di un fatto che si è verificato. Tale documento non contiene le ragioni ed i presupposti posti a base della pretesa impositiva “a monte”: di conseguenza i sessanta giorni per l’impugnazione dell’atto presupposto, mai notificato, non decorrono dalla data in cui si ottiene l’estratto di ruolo. Questi i principi contenuti nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22507, depositata il 9 settembre 2019.Leggi tutto