Per le fatture emesse dal 14 luglio 2018, il decreto Dignità ha stabilito l’esclusione dello split payment per le prestazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute a titolo di imposta o di acconto (art. 25 del D.P.R. n. 600/1973). Il regime dello split payment continua, invece, ad applicarsi con riferimento agli agenti di commercio e agli altri intermediari e, più in generale, ai soggetti per i quali si applicano le ritenute in base all’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973. Mentre, infatti, in ambito IRAP, l’agente di commercio è stato inquadrato tra i professionisti, nel mondo dello split payment rimane un imprenditore, con le conseguenze del caso. Quali potrebbero essere?