E’ consentita la vendita e la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio o riparatorio (in caso di successiva messa a norma) a tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. E’ quanto ha chiarito la Commissione per gli Interpelli del Ministero del lavoro in risposta ad un quesito posto dal Friuli Venezia Giulia. La decisione della Commissione sembra trovare riscontro nelle tesi affermate dalla giurisprudenza.
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