L'esonero del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL si applica anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione. Lo sgravio è concesso per un periodo massimo di 12 mesi e non può superare il tetto dei 3.000 euro su base annua. L’agevolazione non è però trasferibile ad un successivo datore di lavoro e non operano le limitazioni previste per l’assunzione di giovani con contratto a tutele crescenti in caso di licenziamenti: quali?
Fonte: IPSOA – Informazione quotidiana su fisco, lavoro e pensioni, bilancio, gestione d’impresa e finanziamenti.