La notifica di un atto di appello con un piego raccomandato, a differenza di quella effettuata mediante ufficiale giudiziario, può ritenersi corretta anche se sulla ricevuta firmata da parte un soggetto diverso dal destinatario, ma legittimamente presente nel luogo del domicilio, non compaiono i dati previsti dall’art. 139 cpc. Sull’avviso di ricevimento non devono essere indicate la qualità di familiare convivente ultraquattordicenne, di vicino, addetto alla casa o all’ufficio oppure portiere, poiché non previste dal regolamento postale. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 26336 depositata il 19 novembre 2020.Leggi tutto