La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25135 depositata il 10 novembre 2020, ha precisato come l’amministratore dell’impresa risponda personalmente della violazione commessa solo se viene dimostrato che lo stesso abbia agito nel proprio interesse esclusivo, usando la società come scudo per non subire le conseguenze dell’illecito posto in essere. In caso contrario, eccezionalmente si deroga al principio generale della responsabilità personale della sanzione, la quale va a colpire il soggetto giuridico (società) effettivo beneficiario della violazione tributaria.Leggi tutto